Firmando il contratto di spedizione si accettano una serie di clausole di cui molto spesso non siamo a conoscenza. È molto importante invece sapere perfettamente a cosa si va incontro e quali sono i diritti e i doveri di entrambe le parti nel momento in cui si prende un accordo del genere.
Vediamo quindi quali sono le responsabilità dello spedizioniere, le responsabilità vettore e gli altri elementi da tenere in considerazione.
Contratto di spedizione: le responsabilità dei soggetti coinvolti e la merce danneggiata nel trasporto
Il trasporto della merce, che sia commerciale o di qualunque altra origine, è un momento delicatissimo, specialmente nel caso dei trasporti internazionali. Le aziende, piccole o grandi che siano, hanno infatti la necessità di affidarsi a dei professionisti, che si troveranno a gestire la loro merce fino al momento dell’arrivo a destinazione. È difficile fidarsi!
Le paure più grandi sono sicuramente legate alla merce danneggiata nel trasporto, a ritardi nella consegna o addirittura nella sparizione della merce. Tutto questo però è facilmente evitabile, affidandosi a un vettore esperto e competente.
Anche così, però, l’imprevisto è dietro l’angolo: cosa succede, quindi, nel momento in cui si presenta una criticità legata alle responsabilità vettore?
A regolare tutto ciò è il contratto di spedizione, ossia il documento con cui lo spedizioniere internazionale prende l’impegno di compiere le azioni necessarie per quel trasporto. Si tratta di un obbligo che riguarda il risultato finale: ciò significa che lo spedizioniere è libero di deciderne i mezzi, a meno che non siano presenti specifiche indicazioni nel contratto stesso.
È un contratto di mandato, in cui sono presenti dunque gli attori del mandante, ossia l’azienda che ha bisogno del trasporto, e del mandatario, colui che si fa carico dell’impegno – che può poi svolgere direttamente o affidare a un terzo.
La responsabilità dello spedizioniere incluse nel contratto
Comunemente si definisce come spedizioniere quella persona giuridica che effettua un servizio di trasporto per conto terzi. Ciò significa che sì trasporta per conto terzi, con cui stipula il contratto di spedizione, ma stringe accordi a suo nome con il vettore. Non ci sarà quindi un rapporto diretto tra l’azienda cliente e il vettore stesso: è una sorta di mediante.
Oltre a prendere accordi con il vettore, il contratto di spedizione prevede che lo spedizioniere si occupi di tutta una serie di attività “accessorie”. Con questa definizione intendiamo azioni che non hanno strettamente a che fare con il trasporto, ma sono comunque ugualmente importanti per la riuscita dell’operazione.
Tra questi facciamo rientrare la prenotazione dello spazio nel mezzo di trasporto, il disbrigo delle pratiche doganali e non, l’imballaggio, la pesa e della consegna a e dal vettore e soprattutto il deposito e la custodia della merce.
A questo proposito si può aprire un intero capitolo sullo stoccaggio in condizioni idonee, ma per ora vi rimandiamo qui.
Lo spedizioniere, a ogni modo, non ha la responsabilità di stipulare una polizza per la merce stessa. Si tratta infatti di un servizio extra, che può comunque essere richiesto e inserito nel contratto di spedizione.
Tra le responsabilità dello spedizioniere rientrerebbe ovviamente estrema attenzione e cura in modo da evitare merce danneggiata nel trasporto, tuttavia si tratta di una definizione aleatoria.
In mancanza di ulteriori specificazioni, è lo spedizioniere a determinare il tipo di attenzioni da riservare.
Se invece al momento della stipula vengono fornite istruzioni e modalità specifiche, queste entreranno a far parte del contratto di spedizione e costituiranno obbligazione al pari delle altre indicazioni.
Gli altri casi
Lo spedizioniere risulta responsabile nei confronti del suo cliente nel momento in cui non rispetti una delle indicazioni contenute nel contratto di spedizione o una delle indicazioni espressamente fornite dal cliente.
Inoltre, lo spedizioniere è responsabile in caso di inadempimento o ritardo delle prestazioni, tenendo presente che l’incarico ha ufficialmente inizio il giorno successivo al ricevimento della merce da parte del cliente.
Non spetta invece allo spedizioniere rispondere degli errori commessi dai soggetti esterni a cui esso si è affidato, come appunto il vettore; tranne ovviamente nel caso in cui le due figure siano ricoperte dalla stessa impresa.
La merce danneggiata nel trasporto può essere imputata allo spedizioniere solo nel momento in cui essa abbia subito dei danni sotto la sua custodia.
Spedizioniere e vettore
Questo doppio legame può essere alcune volte difficile da gestire: si tratta di una doppia responsabilità verso diversi soggetti, che spesso crea equivoci e fraintendimenti.
Per questo, a volte si procede in maniera diversa, specialmente nel caso in cui l’impresa cliente non riesca a “star dietro” a entrambe le figure.
Lo spedizioniere può quindi svolgere del tutto o in parte il lavoro del vettore, in modo che il cliente abbia un solo interlocutore, occupandosi così anche del trasporto materiale, come disciplinato dall’art. 1741.
In questo caso lo spedizioniere assumerà anche tutti gli obblighi e i diritti del vettore.
Inoltre, è possibile da parte dello spedizioniere richiedere una procura al cliente, in modo da stipulare il contratto di spedizione con il vettore direttamente a suo nome.
Al contrario, un’altra soluzione è quella far stipulare un accordo diretto tra l’azienda e il vettore: accordo che però non risolve la problematica della gestione all’azienda.
Le tempistiche
Anche per il contratto di spedizione sono previsti limiti specifici, oltre il quale le accuse cadono in prescrizione. Si parla infatti di un termine di un anno a partire dal giorno di esecuzione della consegna o della sua mancata esecuzione.
Il costo
La tariffa da applicare viene decisa dallo spedizioniere, in genere in linea con gli usi del luogo in cui avviene la spedizione, secondo l’art. 1740 del Codice Civile. In caso di revoca del contratto, l’azienda è comunque tenuta a versare allo spedizioniere il rimborso delle spese e un compenso per le azioni già intraprese.
Se il contratto di spedizione ha come oggetto una spedizione internazionale, gli obblighi, i diritti e le tariffe sono ovviamente più alti: bisogna infatti tenere in considerazione tutta una serie di documenti accessori da produrre e di adempimenti di cui farsi carico, tra cui i sostanziosi impegni doganali e le lettere di vettura dei trasporti via mare e via aerea.