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Prova delle Cessioni Intracomunitarie 2020

La cessione intra-UE è un tema di grande attualità: Sogedim, per rispondere ai dubbi in materia di esenzioni connesse alle operazioni intra-UE, per aiutare i clienti a far chiarezza offre, in due puntate, un documento con tutti i contenuti e le condizioni per una corretta applicazione.

PARTE 1

Documenti relativi al trasporto e alla spedizione dei beni

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Il Regolamento UE 2018/1912, in vigore dal 01.01.2020, interviene con intento chiarificatore in merito alle prove necessarie a dimostrare l’avvenuta cessione dei beni intra-UE.

Requisiti essenziali ai fini della non imponibilità IVA delle fatture sono:

  • l’onerosità dell’operazione;
  • l’effettivo trasferimento fisico e della proprietà del bene dal territorio di uno stato al territorio di un altro Paese UE;
  • coinvolgimento di soggetti nell’operazione entrambi passivi Iva.

I requisiti devono sussistere congiuntamente e, in assenza anche solo di uno di essi, l’operazione non può godere dell’esenzione, quindi la cessione risulterebbe imponibile IVA.

Regolamento UE 2018/1912 – Elementi di prova

Quali sono i documenti necessari e sufficienti a provare la cessione, o effettivo trasferimento fisico della merce in un altro Stato UE?

A seconda che sia il venditore (caso 1) o l’acquirente (caso 2) ad organizzare il trasporto o la spedizione dei beni, al fine di fornire indicazioni pratiche agli operatori e garanzie alle amministrazioni fiscali, il Regolamento – in particolare al paragrafo 3 dell’articolo 45-bis – distingue le evidenze documentali in due casistiche accettate come prova della spedizione o del trasporto. Vedremo quali a seconda dei casi, distinguendo tra elementi di prova A e B.

CASO 1 – Il venditore organizza il trasporto
In questo caso è il venditore a certificare che i beni sono stati trasportati o spediti da lui o da un terzo per suo conto.

CASO 2 – L’acquirente organizza il trasporto
Il venditore deve essere in possesso di una dichiarazione scritta resa dall’acquirente che certifica che i beni sono stati trasportati o spediti da lui o da un terzo per suo conto.

Ai fini della detassazione dell’operazione è necessario fornire, nell’ambito delle operazioni intracomunitarie soggette a regime di “tassazione a destinonel Paese dello Stato UE di destinazione dei beni, elementi di prova A) o B).

Elementi di prova A)

  • documenti relativi al trasporto o spedizione dei beni (es. una lettera CMR firmata, presumibilmente dal trasportatore che ha preso in carico la merce);
  • polizza di carico;
  • fattura di trasporto aereo;
  • fattura emessa da uno spedizioniere quale Sogedim.

Elementi di prova B)

  • polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento della spedizione o del trasporto dei beni;
  • documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio un notaio, che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
  • ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale stato membro.

Regolamento UE 2018/1912 – azioni diverse in base a chi effettua il trasporto

Dovranno essere fornite prove diverse a seconda di chi effettua il trasporto, ovvero a seconda che i beni vengano spediti o trasportati da venditore o da un terzo per suo conto; a seconda che i beni vengano spediti o trasportati dall’acquirente o da un terzo per suo conto.

CASO 1
Nel caso in cui i beni siano stati trasportati dal venditore o da un terzo per suo conto, al fine di provare l’effettivo trasferimento fisico della merce il cedente deve essere in possesso:

  • di almeno due elementi di prova di cui al gruppo A) rilasciati da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra;

oppure, in alternativa

  • di uno qualsiasi degli elementi di prova di cui al gruppo A) in combinazione di uno qualsiasi dei singoli elementi di prova di cui al gruppo B) che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra.

CASO 2
Nel caso in cui i beni siano stati trasportati o spediti dall’acquirente o da un terzo per suo conto è necessario prima di tutto che venga rilasciata dal cessionario una dichiarazione con la quale il cliente certifichi che la merce è giunta nel Paese di destinazione.

Tale dichiarazione deve riportare:

  • la data di rilascio;
  • il nome e l’indirizzo dell’acquirente;
  • la quantità e la natura dei beni;
  • la data e il luogo di arrivo;
  • nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto;
  • l’identificazione della persona che accetta i beni per conto dell’acquirente.

Tale dichiarazione, che deve essere fornita al venditore entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione, costituisce un elemento di prova necessario ma non ancora sufficiente, in quanto il venditore dovrà essere il possesso, oltre alla suddetta, anche di:

  • almeno due degli elementi di prova di cui al gruppo A), rilasciata da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra

oppure

  • di uno qualsiasi dei singoli elementi di cui al gruppo A) in combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova di cui al gruppo B) che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due parti indipendenti l’una dall’altra.

Non hai confidenza con la materia?

PARTE 2

I vantaggi di affidarsi a uno spedizioniere

Nella prima parte abbiamo preso in considerazione gli elementi documentali per cui i beni possono essere considerati spediti o trasportati da uno Stato membro a un altro dell’UE.

Richiamando le differenze tra i due gruppi di elementi prova ricordiamo che in entrambi i casi il venditore deve disporre a corredo delle certificazioni, di due elementi di prova non contradditori rilasciati da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra.

1° caso: il venditore organizza il trasporto.
Il venditore certifica che i beni sono stati trasportati o spediti da lui o da un terzo per suo conto.

2° caso: l’acquirente organizza il trasporto.
Il venditore è in possesso di una dichiarazione scritta resa dall’acquirente che certifica che i beni sono stati trasportati o spediti da lui o da un terzo per suo conto.

È utile rilevare come nel primo caso il venditore che si avvale di uno spedizioniere potrà agevolmente produrre un set documentale composto da:

  • certificazione da lui prodotta;
  • fattura dello spedizioniere;
  • documentazione bancaria attestante il pagamento della stessa.

Nel secondo caso sarà onere del venditore acquisire dall’acquirente la certificazione corredata dalle prove documentali che potrà fornirgli lo stesso acquirente. Gli oneri documentali aumentano se la spedizione è curata dal cliente comunitario (vendite EXW).

La mancata comunicazione del numero identificativo IVA o la mancata compilazione del modello INTRA fa venir meno il diritto alla non imponibilità della cessione intracomunitaria. Gli operatori dovranno perciò ricordarsi di:

  • verificare che il cessionario disponga di un codice identificativo IVA e che sia iscritto al VIES;
  • presentare il modello INTRA.

In queste settimane, le imprese che effettuano cessioni intracomunitarie dovranno quindi esaminare le proprie procedure documentali per adeguarle a quelle previste dal nuovo art. 45-bis del regolamento UE n. 282/2011 (come emendato dal regolamento UE n. 1912/2018) in vigore dal 1° gennaio 2020.

Non avendo l’agenzia delle entrate ancora completamente chiarito le nuove disposizioni, per aiutare le aziende a conoscere e capire come attuare concretamente queste novità comunitarie, Sogedim quest’anno continuerà ad offrire approfondimenti gratuiti sulle principali novità fiscali e sui benefici addotti dalle nuove disposizioni.
Il confronto quotidiano, anche sui temi di attualità che riguardano le politiche di trasporto intra-UE, è un punto essenziale per la nostra rete di professionisti nel continuo scambio di comunicazioni utili con le aziende clienti.

Sogedim dà più valore ai tuoi trasporti, incontrando da vicino le tue esigenze d’informazione.

Fonti: FedespediProt. N. C55/19 GS/sb

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