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FAQ Brexit

1. Cosa devo fare per trasporti EXPORT tra Italia e Gran Bretagna?

  1. Verificare la correttezza e completezza dei dati, compreso il Codice EORI di mittente/destinatario, da riportare sulla fattura.
  2. La fattura commerciale, non imponibile IVA Art. 8 comma 1 DPR 633/1972, dovrà riportare: indirizzi completi di mittente e destinatario e relativi codici EORI; numero colli, peso lordo e netto, valore merce; descrizione della merce spedita; resa Incoterms 2020; il codice/nomenclatura doganale riguardante ogni prodotto indicato in fattura (in caso di prodotti diversi bisognerà indicare il peso e il valore di ognuno).
  3. Verificare i requisiti atti a dichiarare l’origine preferenziale della merce ai fini daziari.
  4. Mandato di rappresentanza in dogana.
  5. Dichiarazione per libera esportazione.
  6. Gli imballi dovranno essere conformi alla normativa ISPM15.

2. Cosa devo fare per trasporti IMPORT tra Italia e Gran Bretagna?

  1. Verificare la correttezza e completezza dei dati sulla fattura del fornitore, compreso il Codice EORI di mittente/destinatario.
  2. La fattura commerciale dovrà riportare: indirizzi completi di mittente e destinatario e relativi codici EORI; numero colli, peso lordo e netto, valore merce; descrizione della merce spedita; resa Incoterms 2020; il codice/nomenclatura doganale riguardante ogni prodotto indicato in fattura (in caso di prodotti diversi bisognerà indicare il peso e il valore di ognuno).
  3. Verificare i requisiti atti a dichiarare l’origine preferenziale della merce ai fini daziari.
  4. Mandato di rappresentanza in dogana.
  5. Eventuale Lettera d’intento per esenzione IVA.
  6. L’IVA è da assolvere nel momento dello sdoganamento.

3. Brexit deal in vigore dal 1° gennaio: cosa prevede?

L’intesa chiaramente stabilisce il divieto, per il Regno Unito e per l’Unione europea, di applicare dazi doganali, sia all’importazione che all’esportazione, ma soltanto nei confronti di quei prodotti che possano definirsi “originari” dell’altra parte (articoli 5, 6 e 10 dell’Accordo).
Tale divieto, tuttavia, non rappresenta un automatico azzeramento per tutti gli scambi in import-export tra i due blocchi. L’agevolazione dell’esenzione dai dazi vale esclusivamente nei confronti di quei prodotti che possano definirsi di origine preferenziale, ossia che rispettino completamente i criteri stabiliti dall’Accordo.

4. Brexit deal: da quando si applica l’accordo di cooperazione tra UE e UK concordato il 24 dicembre 2020?

Si applica, in via provvisoria, dal 1.1.2021. Nel Regno Unito l’accordo è stato firmato dalla Regina in data 31.12.2020.
Poiché i negoziati si sono conclusi solo in una fase molto tardiva il Consiglio ha adottato una decisione per l’applicazione dell’accordo in via provvisoria a cui seguirà l’iter legislativo previsto dagli ordinamenti dei singoli SSMM per l’entrata in vigore degli accordi internazionali.

5. Brexit deal in vigore dal 1° gennaio 2021: a quali prodotti riconosce il dazio zero?

Il Brexit deal riconosce il dazio zero soltanto ai prodotti di cui sia dimostrabile l’origine preferenziale, quindi per scoprire il diritto o meno all’esenzione si dovrà far riferimento ai nuovi requisiti introdotti dall’Accordo del 24 dicembre.

6. Quali costi devo sostenere se il prodotto soddisfa le nuove regole di origine?

Se il prodotto soddisfa le nuove regole di origine avrà diritto all’esenzione totale dai dazi e i soli costi da prendere in considerazione saranno quelli correlati alla necessità di espletare le procedure doganali in export e in import.
Si dovrà pertanto verificare il rispetto di tali condizioni per tutti i prodotti venduti o acquistati con il Regno Unito.
Se il prodotto non soddisfa le nuove regole di origine occorrerà considerare la percentuale del dazio applicabile al confine con UK, che renderà il bene meno competitivo causando, presumibilmente, un riesame dei prezzi di vendita e una rinegoziazione delle forniture già concordate.

7. Se sono un’azienda italiana che vende abitualmente nel Regno Unito cosa devo fare?

Come impresa italiana dovrò analizzare il ciclo produttivo del bene e verificare se questo rispetti le regole di origine previste dall’Accordo. Se tali condizioni sono soddisfatte, sarà possibile dichiarare l’origine preferenziale della merce e fruire del dazio zero al momento dell’importazione in UK.

8. Se sono un’azienda inglese che vende abitualmente in UE cosa devo fare?

Come impresa inglese intenzionata a vendere nel mercato comune dell’Unione dovrò procedere con le stesse verifiche sulle regole di origine previste dall’Accordo. Non si tratta soltanto di riesaminare, rapidamente, l’origine doganale della propria offerta di prodotti nel Regno Unito, ma anche di valutare se le dichiarazioni del fornitore, sulla base delle quali è possibile dichiarare l’origine preferenziale del bene, mantengono la loro validità, in conseguenza della Brexit.

9. Come individuare le azioni correttive da compiere, affinché il bene possa avere diritto al dazio zero?

Se, per esempio, il componente coreano di un prodotto che intendo vendere in UK non mi consente l’accesso all’origine preferenziale, dovrò valutare se ci sono altri componenti, italiani o europei, in grado di sostituirlo.
Quest’attività di “pianificazione doganale” consente di prevenire i rischi di contestazioni e di sfruttare al massimo le opportunità che l’accordo di libero scambio consente.

10. Scambi commerciali di prodotti interamente ottenuti con UK, come comportarsi?

Nel caso di prodotti interamente ottenuti, come quelli derivati dall’agricoltura, dall’allevamento del bestiame e dalla pesca, l’origine doganale è semplice e non comporta particolari problematiche.

11. Scambi commerciali di prodotti realizzati mediante la trasformazione di materie prime estere o con l’impiego, nella lavorazione, di componenti realizzati in Paesi Terzi, come comportarsi?

Frequenti sono i casi di prodotti realizzati mediante la trasformazione di materie prime estere o con l’impiego, nella lavorazione, di componenti realizzati in Paesi terzi, rispetto a Uk o all’Unione europea. Per queste situazioni, che rappresentano la maggioranza dei casi, le regole di origine sono ora stabilite dal testo dell’Accordo e, in particolare, dagli allegati Orig-1 e Origin-2, che richiedono un esame specialistico molto attento e puntuale.

12. Sono un imprenditore UE che ha un’attività commerciale con il regno Unito. Dal 1.1.2021, diventando il Regno Unito paese terzo, devo munirmi di un codice EORI?

Gli operatori economici stabiliti nel territorio doganale dell’Unione che intendono importare o esportare merci nel/dal Regno Unito devono essere in possesso di un codice identificativo denominato EORI.

Gli operatori economici stabiliti in Italia sono registrati automaticamente all’atto della presentazione della prima dichiarazione doganale se questi sono soggetti identificati in anagrafe tributaria.
Nel caso in cui l’operatore del Regno Unito voglia acquisire la registrazione in Italia, si rappresenta che gli operatori economici non stabiliti nel territorio doganale unionale hanno l’obbligo di registrarsi solo nei casi specifici previsti dall’art.5 del Reg. Delegato n. 2446/2015. La registrazione, se richiesta, è effettuata dall’autorità doganale competente per il luogo in cui l’operatore presenta una dichiarazione doganale o richiede una decisione per la prima volta. In Italia, la richiesta di registrazione può essere presentata presso qualsiasi ufficio doganale, compilando l’apposito modulo (disponibile anche in lingua inglese), reperibile sul sito web dell’Agenzia a questo indirizzo.

13. Brexit deal: le regole di origine – tabella riassuntiva

Brexit deal: le regole di origine

14. L’autocertificazione dell’esportatore italiano che intenda beneficiare di dazio zero che durata ha?

Per fruire dell’azzeramento dei dazi anche in assenza di una preventiva dichiarazione del fornitore, all’esportatore italiano sarà sufficiente procurarsi l’autocertificazione per beneficiare dell’Accordo tra Unione europea e Regno Unito, e la stessa avrà validità per tutto il 2021.

15. È necessario che l’esportatore sia iscritto nel sistema unionale degli esportatori registrati Rex?

No, non è necessario che l’esportatore sia già iscritto nel sistema unionale degli esportatori registrati Rex, potendo operare anche soltanto con il proprio codice Eori. Anche sotto tale profilo, l’intesa raggiunta introduce regole fortemente semplificate, benché soltanto nella prima fase di applicazione. La novità dell’autocertificazione è prevista dal regolamento di esecuzione n. 2020/2254 adottato dalla Commissione europea lo scorso 29 dicembre 2020.

Si rimanda alla Circolare N. 49/2020 dell’Ag. Dog. del 30.12.2020 di cui riportiamo un estratto per corretto riferimento:

“Nelle more dell’introduzione della nuova piattaforma unionale REX, tenuto conto dei tempi attualmente necessari per la registrazione in questione, gli operatori economici non ancora registrati su REX potranno indicare nella dichiarazione allegata alla circolare 49/2020 il codice EORI unitamente al proprio indirizzo completo da inserire nel campo “luogo e data”, salvo l’aggiornamento del dato non appena ottenuto il codice di registrazione.”

16. Per gli esportatori italiani ed europei verso il Regno unito, è sufficiente un’autocertificazione dell’origine preferenziale per fruire del dazio zero alla frontiera inglese?

Si, il testo del documento è stato pubblicato in allegato alla circolare n. 49 dell’Agenzia delle dogane. Questa deroga, di portata temporanea, tiene conto dell’oggettiva impossibilità, per le imprese, di organizzare per tempo quanto normalmente necessario per l’implementazione delle nuove regole, sottoscritte il 31 dicembre e in vigore già dal giorno successivo. Di conseguenza, si è reso necessario prevedere che, in deroga agli articoli 61e 62 del regolamento UE n. 2015/2447, gli esportatori possono compilare, per tutto il 2021, attestazioni di origine per le esportazioni verso il Regno Unito anche in assenza di una precedente dichiarazione del fornitore. Tale dichiarazione potrà essere emessa successivamente, non oltre il 1° gennaio 2022 e dunque con valore anche per le operazioni già eseguite. Se entro tale data l’esportatore non sarà in possesso della dichiarazione del fornitore, deve darne informazione all’importatore Uk, entro il 31gennaio 2022.

17. Con resa DAP le spese doganali d’importazione sono a carico del destinatario?

Si in questo caso le spese doganali in IMPORT sono a carico del destinatario.

18. Serve il certificato EUR1?

Il certificato EUR1 non è necessario.

Con il sistema REX si dematerializza la prova di origine: non si emettono più certificati FORM A o EUR. 1, ma si responsabilizza fortemente l’esportatore, abilitato in quanto essendo nel REX è considerato affidabile nella gestione del processo di attribuzione e dichiarazione dell’origine preferenziale, tramite una dichiarazione di origine (autocertificazione) su fattura o altro documento commerciale.

Per le fatture con importi superiori ad € 6000.00 si dovrà far richiesta alla dogana del codice REX che sostituisce il certificato EUR1 e che permette al cliente di avere le agevolazioni sui dazi.

19. Qual è la documentazione necessaria per poter provvedere allo sdoganamento della merce?

Segue l’elenco dei documenti necessari per lo sdoganamento.

  1. Fattura commerciale di vendita (esente art.8) riportante indirizzi completi di mittente e destinatario e relativi codici EORI. La fattura deve inoltre riportare voce doganale/HS code della merce (codice identificativo merce) + n. colli/plt con peso netto/lordo totale – descrizione della merce spedita e resa Incoterms.
    N.B.: Nel caso di più di una voce doganale, servirà il dettaglio del peso netto/lordo + valore, suddiviso per ciascuna voce.
  2. Mandato di rappresentanza con inclusa la dichiarazione libera esportazione (qui il link per effettuare il download del modello nel caso in cui non se ne abbia uno proprio).

20. Dove posso trovare la Dichiarazione di libera esportazione, il certificato di circolazione Mod. EUR 1, il Mandato di rappresentanza?

Contatta il tuo referente commerciale, saprà incontrare le tue richieste e procurarti tutti i documenti a te necessari.

21. Sono un’azienda dell’UE che desidera importare o esportare merci direttamente da/verso l’Irlanda del Nord (NI) verso/da uno Stato membro dell’UE. Ci sono nuove procedure da utilizzare?

No i clienti che scambiano beni con l’Irlanda del Nord potranno continuare ad operare come ora, in considerazione del fatto che nessun documento doganale sarà introdotto per i rapporti con la UE.

Non ci saranno quindi specifiche formalità/operazioni doganali.

Per l’Irlanda la maggior parte dei mezzi si imbarcherà in Francia per arrivare direttamente in Irlanda e “saltare” il Regno Unito. Qualora invece il mezzo dovesse transitare dal Regno Unito si renderebbe necessario fare un documento di transito (come per la Svizzera) e quindi si dovrebbero avere le fatture di vendita. In questi casi il nostro reparto operativo si occuperà di richiederle ai clienti.

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