Come riportato di recente da Confetra nella Circolare n. 144, le nuove disposizioni unionali (in particolare gli articoli 67, 119, 120 RE) hanno regolamentato la figura dell’esportatore autorizzato, riprendendo ed estendendo le agevolazioni a disposizione degli operatori in materia di certificazione dell’origine.
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Cos’è e come ottenere lo Status di Esportatore autorizzato.
La figura di Esportatore autorizzato è quella di un operatore economico al quale può essere attribuita, a fronte della richiesta da presentare agli Uffici delle Dogane, la qualifica di esportatore autorizzato al fine di poter direttamente attestare il carattere originario di un determinato prodotto.
Lo status di esportatore autorizzato semplifica le modalità di esportazione e si può considerare come una facilitazione prevista dalla normativa doganale comunitaria e dagli accordi preferenziali sottoscritti dalla UE con alcuni Paesi terzi (cd. Paesi accordisti).
L’esportatore autorizzato può rilasciare dichiarazioni di origine preferenziale su fattura a prescindere dal valore della merce esportata. Dette dichiarazioni sostituiscono i certificati di origine Eur1 come prove dell’origine preferenziale delle merci.
Come citato dal sito mglobale.it nell’articolo “Esportatore autorizzato e paesi beneficiari“, gli elementi fondamentali per la dichiarazione in fattura e per l’emissione di certificato di origine preferenziale sono pertanto:
- la fondatezza dell’origine preferenziale dei prodotti dati in export;
- la capacità dell’azienda di provare tramite documentazione o tramite il proprio processo produttivo tale origine preferenziale.
Senza questi fondamentali la pena è la sanzione, in capo al legale rappresentante dell’impresa.
Prove di origine preferenziale della merce esportata.
L’azienda, per procurarsi un appeal economico e commerciale può vantare un prodotto di origine preferenziale europea, caratteristica che consente ai propri clienti extra-UE di importare esente dazio o a dazio ridotto. Per ottenere il beneficio daziario all’introduzione nel territorio dell’acquirente, la merce deve giungere accompagnata dalla prova della sua origine preferenziale: la prova è costituita dal certificato di origine rilasciato dalle autorità doganali italiane o dalla dichiarazione in fattura emessa dalla stessa impresa esportatrice.
L’autodichiarazione in fattura dell’origine preferenziale della merce ceduta in esportazione consente un risparmio di tempo, burocrazia e costi per la spedizione ma non è sempre possibile: per le spedizioni di valore oltre 6.000 Euro serve l’autorizzazione preventiva dall’Agenzia delle Dogane. In alternativa, l’emissione del certificato comporta tempi lunghi e ampia procedura di rilascio, con istanza e informazioni specifiche da indicare e documenti da allegare.
Quindi, in sostanza, le principali prove di origine ai fini doganali sono:
- Certificato di circolazione EUR 1 per i Paesi che hanno sottoscritto accordi di libero scambio.
- Certificato di origine FORM-A per le merci provenienti dai Paesi beneficiari del sistema SPG (Sistema delle Preferenze Generalizzate).
- Dichiarazione di origine su fattura sottoscritta dall’impresa esportatrice, ammessa in alternativa alle altre prove di origine (qualora prevista dagli accordi).
La dichiarazione di origine su fattura, tramite lo status di esportatore autorizzato o registrato, subentra all’emissione dei certificati di origine cartacei e, in questo modo, si propone come concreta agevolazione nella pratica del commercio internazionale.
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