La circolare del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili – Ministero delle Salute emessa in data 14.10.2021 fornisce spiegazioni in materia di gestione dell’emergenza da COVID-19

Circolare Ministeriale di chiarimento sulle vigenti disposizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nel settore dei trasporti

La circolare del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili – Ministero delle Salute (qui disponibile) emessa in data 14.10.2021 fornisce spiegazioni in materia di gestione dell’emergenza da COVID-19:

  • nel settore del trasporto Marittimo;
  • nel settore dell’autotrasporto di merci.

La Circolare del ministero chiarisce che i trasportatori provenienti dall’estero che non siano in possesso del Green Pass potranno accedere ai luoghi deputati alle operazioni di carico/scarico a condizione che queste operazioni siano effettuate da altro personale, quindi, tradotto, gli autisti stranieri potranno entrare in Sogedim senza scendere dal mezzo e chiusi in cabina, mentre le attività di carico e scarico potranno essere svolte dai dipendenti Sogedim regolarmente in possesso di green pass.

Le spedizioni via camion procedono quindi regolari e senza interruzioni: dal 15 ottobre, giorno in cui è entrato in vigore il Green Pass sui luoghi di lavoro, la vice ministra delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibile Teresa Bellanova, assicura l’ingresso in azienda anche agli autotrasportatori stranieri senza una vaccinazione approvata dall’Ema, come ad esempio lo Sputnik.

Ricapitolando, per evitare blocchi nel comparto logistico, il personale a bordo dei mezzi di trasporto provenienti dall’estero e non in possesso di green pass (o di altre certificazioni per vaccinazioni riconosciute dall’Ema o riconosciute equivalenti dal Ministero della salute) possono accedere, come già previsto dalle regole vigenti, ai luoghi deputati alle operazioni di carico/scarico delle merci a condizione che dette attività vengano svolte da altro personale.

SPEDIZIONE VIA CAMION

In relazione all’ingresso nel territorio nazionale di autotrasportatori provenienti dall’estero cambiano le disposizioni di gestione dell’emergenza da COVID-19 per le spedizioni via mare.

Per quanto riguarda il trasporto marittimo la circolare chiarisce che, per garantire l’operatività delle navi e della catena logistica nazionale, con particolare riferimento a quelle che effettuano navigazione internazionale, nei confronti del personale impiegato a qualsiasi titolo a bordo di una nave di bandiera italiana, il cui porto di partenza, di scalo o di destinazione finale sia nel territorio italiano, l’imbarco o il rientro a bordo è da considerarsi “luogo di lavoro” e avviene secondo le seguenti regole, verificate dal datore di lavoro:

  • chi si trova già a bordo il 15 ottobre e non è in possesso di green pass (o di altre certificazioni per vaccinazioni riconosciute dall’Ema o di vaccinazioni riconosciute equivalenti con circolare del Ministero della salute) continua il periodo di imbarco e deve essere sottoposto, in caso di sbarco nel territorio italiano e successivo rientro a bordo, come previsto dalle normative su green pass, a test molecolare o antigenico con risultato negativo al virus SARS-CoV-2;
  • chi si imbarca nel territorio italiano dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, al momento dell’ingresso a bordo deve essere munito di una delle certificazioni verdi COVID-19 attestanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il Sars-Cov-2 al termine del prescritto ciclo (o di altre certificazioni per vaccinazioni riconosciute dall’EMA o di vaccinazioni riconosciute equivalenti con circolare del Ministero della salute), ovvero di avvenuta guarigione da Covid-19 con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da Sars-Cov-2, ovvero di effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus Sars-Cov-2;
  • chi sbarca nel territorio italiano e rientra a bordo successivamente, deve essere munito di una delle certificazioni verdi COVID-19 attestanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il Sars-Cov-2 al termine del prescritto ciclo (o di altre certificazioni per vaccinazioni riconosciute dall’EMA o di vaccinazioni riconosciute equivalenti con circolare del Ministero della salute), ovvero di avvenuta guarigione da Covid-19 con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da Sars-Cov-2, ovvero di effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus Sars-Cov-2, nei termini di cui all’articolo 9, comma 2, del citato decreto-legge (o di altre certificazioni per vaccinazioni riconosciute dall’EMA o di vaccinazioni riconosciute equivalenti con circolare del Ministero della salute).

SPEDIZIONE VIA MARE