
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge 21 maggio 2025, n. 73 (cosiddetto Decreto Infrastrutture) che introduce importanti novità per la disciplina dei tempi di attesa durante le operazioni di carico e scarico merci. Le modifiche, immediatamente in vigore, riguardano tutte le spedizioni immesse nel nostro circuito a partire dal 3 giugno 2025.
Riduzione della franchigia gratuita e nuovo indennizzo
Il decreto interviene sull’art. 6-bis del D. Lgs. 286/2005, riducendo da 2 ore a 90 minuti il tempo massimo di attesa (franchigia gratuita) che un automezzo può sostenere per le operazioni di carico e scarico senza maturare indennizzi.
Superata tale soglia, è previsto un indennizzo di € 100 (anziché i precedenti € 40) per ogni ora o frazione di ora di attesa, con rivalutazione automatica annuale secondo l’indice ISTAT FOI.
Questa misura si applica in modo solidale a committente e caricatore, fatta eccezione per i casi in cui il ritardo sia imputabile al vettore.
Riferimenti del Decreto:
- 9.12 – Tempi di attesa per consegne standard – pag. 109
- 9.17 – Tempi di attesa per consegne GD/GDO – pag. 110
- 9.28 – Tempi di attesa per ritiri standard e GD/GDO – pag. 111
Articolo 4 – Estratto ufficiale del testo normativo
“Il periodo di franchigia, calcolato dall’arrivo del vettore al punto di carico o scarico, è pari a 90 minuti per ciascuna operazione. Al termine di tale periodo, committente e caricatore sono tenuti a corrispondere un indennizzo di € 100 per ogni ora o frazione eccedente, salvo il caso in cui la responsabilità sia del vettore. […] L’importo è soggetto a rivalutazione automatica annuale sulla base dell’indice ISTAT FOI.”
