Il processo iniziato con il referendum del 2016, quando il Regno Unito votò per uscire dall’Unione europea, si conclude con un accordo di oltre 1200 pagine che sancisce i termini della nuova relazione

A una sola settimana di distanza dall’ora X il Brexit deal è stato raggiunto. Il processo iniziato con il referendum del 2016, quando il Regno Unito votò per uscire dall’Unione europea, si conclude con un accordo di oltre 1200 pagine che sancisce i termini della nuova relazione.

Un’intesa in extremis

L’accordo, negoziato in extremis dopo mesi di negoziati, entrerà in vigore in via provvisoria per consentire al Parlamento Europeo di prendersi il tempo necessario ad analizzarne i contenuti e le implicazioni. L’Aula di Strasburgo dovrebbe votare il testo nella plenaria di marzo.

Per preservare il più possibile i buoni rapporti a cui si sentono storicamente legate, Ue e Regno Unito propongono di comune accordo un’area di libero commercio senza dazi né quote sui prodotti, nonché dei meccanismi doganali e normativi finalizzati ad assicurare una “concorrenza equa e leale”.

In particolare, varranno le regole sull’origine del prodotto, per stabilire se ricade o meno nell’ambito delle condizioni di favore previste dall’accordo. L’intesa contiene delle disposizioni per rendere le cose meno complicate nel campo delle dichiarazioni di conformità delle merci. Ue e Regno Unito hanno anche concordato misure specifiche per facilitare gli scambi commerciali in alcuni settori ritenuti strategici, quali l’automotive, i prodotti chimici, il vino e i prodotti biologici.

Premessa

La presidente della Commissione Europea, Ursula VON DER LEYEN, in data 29 dicembre 2020 ha firmato a Bruxelles il presente regolamento:

Articolo 1

In deroga agli articoli 61 e 62 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, ai fini dell’applicazione dell’accordo sugli scambi e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, gli esportatori possono compilare fino al 31 dicembre 2021 attestazioni di origine per le esportazioni verso il Regno Unito sulla base di dichiarazioni del fornitore che il fornitore dovrà trasmettere successivamente, a condizione che entro il 1° gennaio 2022 l’esportatore sia in possesso delle dichiarazioni del fornitore. Se entro tale data l’esportatore non è in possesso di tali dichiarazioni del fornitore, ne informa l’importatore entro il 31 gennaio 2022.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2254 del 29 dicembre 2020 relativo alla compilazione di attestazioni di origine sulla base delle dichiarazioni del fornitore per le esportazioni preferenziali verso il Regno Unito è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea il 31 dicembre 2020 per essere direttamente applicabile da ciascuno degli Stati membri.

Brexit, in vigore accordo con UE: cosa cambia

Nel rispetto del nuovo accordo commerciale e di cooperazione tra EU e UK riportiamo un breve elenco dei requisiti essenziali per spedire a partire dal 1° di Gennaio 2021.

  1. Per ogni spedizione tra Gran Bretagna e Unione Europea (e viceversa) sarà necessaria una dichiarazione doganale. UK, come Paese terzo esce dall’Unione Europea, pertanto la dichiarazione doganale si rende necessaria per permettere alle merci di oltrepassare il confine.
  2. Sarà necessario accompagnare la spedizione con fattura pro-forma o commerciale.
  3. Nella maggior parte dei casi i dazi doganali non verranno applicati a tutte quelle merci che rispetteranno i requisiti previsti in materia di “origine delle merci”.
  4. L’IVA sarà regolarmente applicata
  5. Eventuali restrizioni previste da singoli Paesi rimarranno in vigore come ad esempio la richiesta di licenze.

Requisiti per l’origine della merce

  1. Per beneficiare dell’accordo EU-UK che prevede l’esenzione dal dazio, servirà dimostrare l’origine della merce attraverso la dichiarazione in fattura (pro-forma o commerciale) sia per le spedizioni B2B sia per quelle B2C.
  2. Senza la Dichiarazione del fornitore relativa ai prodotti aventi carattere originario preferenziale, non ci sarà possibile esentare le merci dal pagamento del dazio e Sogedim potrebbe riscontrare difficoltà nel provvedere alla revisione a posteriori della dichiarazione doganale. Avvisiamo inoltre che potrebbero essere applicati costi addizionali. Invitiamo quindi vivamente ad usare la seguente dichiarazione per merci di UK o dell’Unione Europea che rispettano i rispettivi requisiti di origine.

The exporter of the products covered by this document (Exporter Reference No.*) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … preferential origin.

(Place and date):

(Name of the exporter):

IMPORTANTE: il Paese di Origine delle merci deve essere identificato in modo accurato e rimane responsabilità dello spedente.

*Il Exporter Reference No. viene richiesto per tutte le spedizioni da UK a UE e corrisponde al numero EORI di UK. Per le spedizioni da UE a UK, il Exporter Reference No. viene richiesto solo quando il valore della spedizione eccede il valore di 6000 EURO/£ 5700.

Cambiamenti relativi all’IVA in UK

  1. I cambiamenti relativi all’IVA in UK che verranno introdotti a partire dal 1° Gennaio 2021 prevedono l’applicazione dell’IVA su tutte le merci importate in UK da qualsiasi paese nel mondo.
  2. In sostanza, la maggior parte delle spedizioni importate da qualsiasi Paese, anche di appartenenza UE, che hanno un valore pari o maggiore di £135 saranno assoggettate al pagamento dell’IVA.
  3. Per le merci con un valore compreso tra £0 e £133, vendute ad un consumatore (B2C) in UK, l’IVA dovrà essere assolta al momento della vendita e pertanto rimane responsabilità del venditore.

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Sarà nostra premura tenerla informata in merito all’evolversi degli scenari e sui temi che potrebbero più interessarla. Nel frattempo, La invitiamo a mettersi in contatto in qualsiasi momento con il suo consulente Sogedim di fiducia per qualsiasi ulteriore chiarimento.

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